(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7
                          del 10 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  11  della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e'
cosi' sostituito:
   "Art.  11.  -  1. Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli
nominativi regionali e quelle di variazione  e'  ammesso  ricorso  al
presidente  della  giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione delle deliberazioni medesime sul  Bollettino  ufficiale
della  regione Lazio. Il presidente della giunta regionale decide con
provvedimento definitivo  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
ricorso.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il  ricorso si intende
respinto".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 29 febbraio 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del  commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 26
febbraio 1988.