(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e' cosi' sostituito: "Art. 11. - 1. Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino ufficiale della regione Lazio. Il presidente della giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 29 febbraio 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 26 febbraio 1988.